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NUOVO REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ' ITALIANA DI
CHIRURGIA PEDIATRICA
ORGANIZZAZIONE
(ART. 1-4)
Articolo
1
La Società Italiana di Chirurgia Pediatrica, costituita ai sensi
dell'atto di fondazione stilato in Livorno il 24.2.1963 e istituita
con atto n° 55650 di repertorio e n°3804 di fascicolo del Notaio
Giovanni Chiorrini di Ancona in data 3.10.1965, persegue gli scopi e
le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto approvato dall'Assemblea
Generale dei Soci, organizzando la sua attività ai sensi del
presente Regolamento.
La sede della Società è Roma, Ospedale del Bambino Gesù.
Articolo 2
L'iscrizione alla Società Italiana di Chirurgia Pediatrica è ammessa
per tutti i laureati in Medicina e Chirurgia con non meno di 3 anni
di laurea e che si interessino in concreto alla pratica ed ai
problemi della Chirurgia del bambino.
La domanda di iscrizione, inviata al Presidente, ai sensi dell'art.
5 dello Statuto, dovrà portare la firma di due Soci ordinari
presentatori ed essere accompagnata da un breve curriculum vitae.
Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
L'iscrizione è perfezionata dal versamento della quota sociale.
L'iscrizione dà diritto alla partecipazione attiva alla vita della
Società, alle votazioni nelle riunioni amministrative e alla
eleggibilità alle cariche sociali.
Articolo 3
Sono organi della Società:
-l'Assemblea Generale dei Soci;
-il Consiglio Direttivo composto di sette membri, di cui uno assume la
Presidenza della Società, oltre il Segretario ed il Tesoriere;
-i Revisori dei Conti;
-il Collegio dei Probi Viri.
I compiti, le norme di elezione, la durata delle cariche e le
incompatibilità dei vari organi, sono stabiliti dallo Statuto e dal
presente Regolamento.
Articolo 4
L'organo ufficiale della Società è l' "European Journal of Pediatric
Surgery".
Il CD designa i propri rappresentanti in seno al Comitato Editoriale
dell’European Journal of Pediatric Surgery, scelti tra i Soci di
particolare prestigio e caratura scientifica. Tali rappresentanti
durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
COMPOSIZIONE E
COMPITI DEGLI ORGANISMI (ART. 5-19)
Articolo 5
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci Ordinari in
regola con la quota associativa, dai Soci Fondatori, dai Soci
Onorari e dai Soci sostenitori.
Articolo 6
L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente su
deliberazione del C.D.: a)in Riunione Ordinaria, in coincidenza con
il Congresso Nazionale; b)in Riunioni Straordinarie, a richiesta di
almeno 20 Soci o su deliberazione del C.D.
Presiede l'Assemblea il Presidente della Società, coadiuvato dal
Vice-Presidente e dal C.D. Per ogni Assemblea viene redatto, a
cura del Segretario, un processo verbale, che andrà controfirmato
dal Presidente e conservato con gli Atti ufficiali della Società.
Articolo 7
L'Assemblea Generale dei Soci è valida in presenza di almeno 40
iscritti in regola con le quote associative. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta o relativa. Il voto è sempre palese,
per alzata di mano dei Soci presenti in aula. E' ammessa una sola
delega per Socio, che sarà consegnata al Presidente ed è limitata
agli argomenti all'ordine del giorno, escluse le "varie".
La deliberazione di espulsione di un Socio, espletate le modalità di
rito previste dal Regolamento, viene presa mediante votazione
segreta a maggioranza dei voti validi, consegnati al Presidente
secondo le modalità stabilite dal C.D.; è esclusa la delega.
Articolo 8
Il Referendum fra i Soci può essere indetto dal C.D. al fine di
conseguire la più ampia partecipazione degli associati. Il
referendum può essere deliberativo o consultivo. Le modalità di
svolgimento sono stabilite dal C.D.
Le deliberazioni assunte per referendum sono valide quando le
risposte superano il 50% degli iscritti aventi diritto.
La deliberazione di espulsione di un Socio non può essere assunta per
referendum.
Articolo 9
L'Assemblea discute e delibera su tutte le questioni inerenti la vita
associativa. L'ordine del giorno dei lavori è disposto
dal Presidente su deliberazione del C.D., o a richiesta di almeno
dieci Soci, e deve essere fornito ai Soci prima dell'inizio dei
lavori. In corso di discussione possono essere presentati argomenti,
anche da un solo Socio, purché ammessi con voto preliminare a
maggioranza assoluta dall'Assemblea ed attinenti ai punti in
discussione.
L'Assemblea assume decisioni su tutte le questioni atte a conseguire
lo scopo di cui all'art. 1 dello Statuto. Essa delibera a
maggioranza assoluta su:
- la sede del Congresso Nazionale e la nomina del Comitato
Organizzatore
- la ammissione dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori
- la modifica dello Statuto e/o del Regolamento
- l'importo della quota sociale annuale
- la costituzione di Sezioni di Specialità
- la costituzione di Sezioni Regionali
- l'approvazione del bilancio consuntivo
- la nomina del Collegio dei Probi Viri e dei Revisori dei Conti
- la ratifica dei Gruppi di studio.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice su:
-
la scelta dei temi
congressuali
-
ogni altra questione
per cui il proponente o il C.D. o il Presidente non
richiedano espressamente la maggioranza assoluta.
Articolo
10
In mancanza del numero legale il Presidente, previa attesa di non
oltre un'ora dall'orario stabilito, dichiara non avvenuta la
Riunione e, a cura del Segretario, viene redatto processo verbale
controfirmato dai membri del C.D. presenti. Indice quindi una nuova
Assemblea, fissandone data e luogo.
Articolo
11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un Presidente, un
Presidente Eletto e da cinque consiglieri. Il Presidente Eletto,
per un mandato biennale, prende parte ai lavori del C.D. con le
funzioni di Vice Presidente, per poi assumere la presidenza nel
biennio successivo.
Il Presidente Eletto ed i cinque Consiglieri vengono eletti
dall'Assemblea per votazione a scrutinio segreto a maggioranza
assoluta dei votanti.
Il C.D. nomina, al di fuori dei suoi componenti, ma tra i soci, un
segretario, un tesoriere ed un web master. Nelle sedute del C.D.
siede, senza diritto di voto, il Past President.
I Consiglieri durano in carica due anni e non possono essere rieletti
nel biennio successivo. Il Presidente non può essere rieletto nel
biennio successivo alla scadenza dei quattro anni di mandato (due
anni come Presidente Eletto e due anni come Presidente).
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente
che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno, con
preavviso di almeno 20 giorni, tranne i casi di indifferibile
necessità.
Delibera su tutte le questioni inerenti la vita associativa, escluse
quelle di specifica competenza dell'Assemblea Generale dei Soci.
Delibera la costituzione dei Gruppi di studio.
La partecipazione alle riunioni non dà luogo ad alcun emolumento.
La riunione del C.D. è valida con la presenza di almeno 4 dei suoi
componenti con diritto di voto, compreso il Presidente od il
Vice-Presidente.
In caso di decadenza per dimissione della maggioranza dei componenti
del C.D., la Società viene retta pro tempore dal Presidente del
Collegio dei Probi Viri, fino all'Assemblea Generale, che andrà
indetta entro i successivi 6 mesi e che provvederà alla elezione del
nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo
12
Il Presidente rappresenta la Società e svolge tutte le funzioni di
cui allo Statuto. Il Vice-Presidente lo sostituisce nelle assenze o
lo rappresenta per delega.
Articolo
13
Il Segretario, eletto ai sensi dello Statuto, prende parte alle
riunioni del C.D. senza diritto al voto; è responsabile della cura
dei documenti e verbali della Società, rispondendo di ciò al
Presidente, stila il verbale delle riunioni con brevi annotazioni
sui singoli interventi e trascrive per intero le delibere assunte
dal C.D. e dall'Assemblea, coadiuva il Presidente nel disbrigo delle
pratiche amministrative e nella gestione della corrispondenza.
Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile dal C.D.
Articolo
14
Il Tesoriere o Cassiere, eletto ai sensi dello Statuto, può
prendere parte alle riunioni del C.D. senza diritto al voto, cura ed
è responsabile di tutta la gestione finanziaria della Società,
mediante la ordinata compilazione del bilancio preventivo e
consuntivo annuale, esegue le delibere assunte dal C.D. e
dall'Assemblea per l'aspetto finanziario, assume direttamente
l'iniziativa di spese urgenti limitatamente ad oneri di cancelleria,
di spese postali e di ogni altra esigenza indifferibile, in rapporto
alla situazione di cassa, relaziona al C.D. od al Presidente, ogni
volta che se ne faccia richiesta, incamerando gli eventuali proventi
afferenti alla Società da terzi, istituendo un apposito capitolo nel
bilancio; incamera le quote sociali, compilando ed aggiornando
l'apposito registro;
sollecita i soci morosi al pagamento delle quote arretrate; cura lo
speciale inventario dei beni della Società ai sensi dell'art. 11
dello Statuto della Società. Dura in carica 4 anni ed è
rieleggibile dal C.D.
Articolo
15
Il C.D. si avvale della competenza di un web master, scelto fra i
Soci, che è incaricato della gestione informatica della
Società,secondo le indicazioni del C.D. Può prendere parte alle
riunioni del C.D., senza diritto di voto, dura in carica 4 anni ed è
rieleggibile dal C.D.
Articolo
16
Segretario, Tesoriere e web master possono essere esonerati
dall'incarico prima della scadenza, per irregolarità o negligenza,
dal C.D. che provvede alla relativa sostituzione.
Articolo
17
La Società viene rappresentata, presso gli Organismi Nazionali e
Internazionali di cui faccia parte, da uno o più Delegati, scelti
dal C.D. fra i Soci regolarmente iscritti alla Società. Il numero
dei Delegati e la durata dell'incarico sono definiti dai Regolamenti
degli Organismi stessi
Articolo
18
I Revisori dei Conti, due ordinari ed uno supplente, nominati
dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, sulla base di
una lista di nomi segnalati dal C.D., controllano i bilanci della
Società e tutta l'amministrazione finanziaria, relazionando per
iscritto al C.D. che ne informa l'Assemblea. Possono proporre
suggerimenti o consigli per il miglioramento delle condizioni
economiche della Società.
Articolo
19
Il Collegio dei Probi Viri è costituito da 5 membri nominati
dall'Assemblea su proposta del C.D. tra i Soci Ordinari ed Onorari
di maggiore anzianità e prestigio, che non facciano parte del C.D.
stesso; rappresenta l'Organo di mediazione in tutte le controversie
interne della Società e tra i singoli Soci, su interessamento del
C.D.; dà parere non vincolante sulla iniziativa di espulsione del
Socio resosi responsabile di comportamento indegno od incompatibile
con gli interessi del sodalizio, avanzata da almeno 10 Soci o
avviata dal C.D. ai sensi dell'art. 12 dello Statuto; esprime per
iscritto, a richiesta di un Socio coinvolto in procedimenti
giudiziari, un parere tecnico collegiale. Dura in carica
quattro anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili nel
quadriennio successivo.
Assume la Presidenza del Collegio dei Probi Viri il componente più
anziano in età.
CONGRESSO
NAZIONALE E RIUNIONI SCIENTIFICHE (ART. 20-26)
Articolo
20
La Società si riunisce in un Congresso Nazionale, da tenersi con
cadenza annuale, o al massimo biennale, generalmente nel mese di
settembre o di ottobre. Durante i
lavori del Congresso, possibilmente durante la prima giornata, sarà
tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. Congressi Nazionali
Straordinari possono essere indetti dal C.D., su istanza di almeno
20 Soci o per propria deliberazione.
Articolo
21
Il Congresso Nazionale viene organizzato, regolato e presieduto da un
Comitato Organizzatore, dopo opportuna intesa con il Consiglio
Direttivo, che ne dispone le modalità di svolgimento.
Articolo
22
Il Congresso Nazionale si articola in sedute scientifiche,
nell'Assemblea Generale dei Soci ed in manifestazioni sociali.
Le sedute scientifiche devono essere disposte in modo da garantire
la più ampia partecipazione dei Soci ed il più approfondito scambio
di esperienze e di conoscenze, consentendo altresì la presenza e la
sensibilizzazione dei giovani alla discussione.
Le sedute scientifiche verteranno su argomenti prefissati a
Tavola Rotonda e/o su comunicazioni libere.
La scelta degli argomenti del successivo Congresso Nazionale sarà
operata dall'Assemblea, sulla base delle proposte pervenute prima
della seduta. Il C.D., previa aggregazione di tutte le proposte
pervenute e la opportuna titolazione unitaria, proporrà
all'Assemblea la lista numerata, unitamente al nome dei Soci
proponenti, esponendola globalmente all'inizio della seduta. La
scelta dei temi sarà fatta in base al numero dei voti conseguiti da
ciascun titolo, secondo norme che saranno stabilite dal C.D. prima
dell'Assemblea, in rapporto al numero ed alla qualità dei temi
proposti. I temi di relazione verranno scelti almeno un anno prima
del Congresso in cui verranno presentati.
Articolo
23
Il titolo ed il riassunto delle comunicazioni libere, che devono
essere attinenti alla Chirurgia Pediatrica, devono pervenire al
Comitato Organizzatore almeno tre mesi prima della data del
Congresso. Il C.D., in accordo con il Comitato Organizzatore, previo
esame delle stesse, decide sulla ammissione.
Articolo
24
E' consentita e favorita la partecipazione di relatori stranieri in
tutte le fasi congressuali, eccettuata la seduta amministrativa.
Articolo
25
Al fine di conseguire il più ampio esame dei temi in discussione, è
consentita e favorita la partecipazione di relatori di altre
discipline, sia sui temi congressuali, sia nelle comunicazioni
libere.
Articolo
26
Mediante opportune intese con Società Scientifiche consorelle,
potranno essere organizzate sedute scientifiche congiunte con
relazioni integrate di varie discipline.
Alle sedute scientifiche possono intervenire uditori non iscritti
alla Società, che abbiano versato la quota congressuale.
ARTICOLAZIONE
DELLA SOCIETÀ (ART. 27-37)
Articolo
27
All'interno della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica è
consentita la
organizzazione di Sezioni di Specialità, Gruppi di studio e Sezioni
decentrate a livello interregionale o regionale.
Articolo
28
La costituzione di Sezioni di Specialità o di Superspecialità è
consentita solo nei casi di specialità o superspecialità che abbiano
conseguito completa autonomia in campo universitario od ospedaliero,
autonomia debitamente e formalmente riconosciuta dalla legge o dai
regolamenti.
La loro costituzione è deliberata dalla Assemblea Generale, dopo
proposta del C.D. o di almeno 20 Soci, mediante maggioranza
assoluta.
Articolo
29
La proposta di costituzione di Sezioni di Specialità deve rispondere
ad obiettivi e specifici requisiti tecnici e culturali e ad
interessi generali della Società di Chirurgia Pediatrica e
perseguire lo scopo di un sempre maggiore allargamento delle
competenze e della attività dei chirurghi pediatri.
La costituzione ed organizzazione di Sezioni decentrate avviene su
iniziativa di singoli Soci e ricalca il modello della Sezione di
Specialità, previa proposta al C.D. e approvazione da parte
dell’Assemblea.
Articolo
30
L'organizzazione della Sezione è affidata ad un comitato di 5 Soci
eletti dagli iscritti alla Sezione, dei quali uno assume la funzione
di Coordinatore mediante votazione interna ed uno assume la funzione
di Segretario, su delega del Coordinatore. Della attività della
Sezione sarà tenuto apposito registro.
Articolo
31
L'iscrizione alla Sezione è volontaria ed avviene mediante domanda
da inviare al Coordinatore. E' consentita l'iscrizione alla Sezione
anche ai non iscritti alla Società Italiana di Chirurgia Pediatrica,
comunque interessati alla specialità.
I non soci iscritti alle Sezioni non sono eleggibili a nessuna
carica sociale.
Articolo
32
Riunioni ed iniziative scientifiche della Sezione possono essere
organizzate dal Comitato di Sezione al fine di favorire gli incontri
tra i cultori della specialità; di ciò deve dare opportuna
informativa al C.D., che deve approvare l'iniziativa, e a tutti gli
iscritti alla Società.
Articolo
33
In sede di Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
Pediatrica sarà tenuta l'Assemblea degli iscritti alla Sezione, per
la discussione e la deliberazione di decisioni di interesse generale
e per l'elezione ed il conferimento delle cariche sociali, che
avranno la stessa durata delle cariche sociali della Società. Gli
atti dell'Assemblea di sezione saranno sottoposti alla approvazione
del C.D., che potrà esercitare il diritto di veto.
Articolo
34
In sede di organizzazione del Congresso Nazionale della Società
va prevista una seduta scientifica della Specialità di cui alla
Sezione; di ciò si interessano con adeguato coordinamento il
Comitato Organizzatore del Congresso ed il Comitato di Sezione,
sentito il parere del C.D.; qualora il tema del Congresso interessi
la Specialità della Sezione, non sarà organizzata la seduta
scientifica di cui sopra.
Articolo
35
E' consentita l'organizzazione di Gruppi di studio costituiti da
Soci interessati ad aspetti particolari della patologia, della
metodologia e della tecnica chirurgica pediatrica, al fine di
operare uno scambio di esperienze e di
conseguire una più approfondita conoscenza dei problemi inerenti a
temi specifici. L'iscrizione è volontaria e avviene mediante domanda
da inviare al Presidente della Società. Il C.D., valutate le
domande, delibera la costituzione del Gruppo di studio, attribuendo
ad uno dei Soci proponenti il ruolo di Coordinatore.
Articolo
36
Il Gruppo di studio si riunisce periodicamente, su iniziativa del
Coordinatore; alle riunioni, il cui calendario viene pubblicizzato
attraverso il sito web della Società,
possono partecipare tutti i
Soci, senza l'obbligo di versare alcuna quota.
Nell'ambito del Congresso Nazionale saranno assicurate 2 ore e
sale adeguate per la riunione separata dei Gruppi di studio, cui il
Comitato Organizzatore può affidare la discussione delle
comunicazioni libere afferenti al tema del Gruppo.
Articolo
37
A cura del Gruppo di studio, delle Sezioni di Specialità o Regionali
o di singoli Soci possono essere organizzate, con il Patrocinio
della Società, Riunioni Scientifiche o Corsi di Aggiornamento.
La richiesta ufficiale di Patrocinio andrà indirizzata al
Presidente, che la porterà all’Ordine del Giorno della prima
Riunione utile del C.D. per la valutazione in merito alla
concessione o meno da parte del C.D. stesso.
Di dette iniziative sarà data adeguata informazione a tutti gli
iscritti alla Società.
COMPATIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ (ART. 38-41)
Articolo
38
Ogni Socio Ordinario in regola con le quote associative è eleggibile
a tutte le cariche sociali.
Articolo
39
Il Presidente ed il Vice-Presidente non possono assumere l'incarico
di Coordinatore di Sezione.
Articolo 40
I componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili nel
biennio successivo all'incarico ricoperto.
Articolo
41
Segretario, Tesoriere e web master in carica, se eletti al C.D.,
decadono da tali funzioni.
NORME PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE ELETTO (ART. 42)
Articolo
42
In sede di Assemblea Generale, allo scadere dei due anni di
carica, il C.D. provvede alla elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
Nomina quindi il seggio elettorale, composto dal Presidente e da
due Scrutatori. Gli organizzatori del Congresso
appronteranno idonei locali per le operazioni di voto. Il seggio
elettorale deve rimanere aperto almeno 4 ore.
Della Sede e degli orari di apertura e chiusura del seggio si deve
dare informativa all'Assemblea anche a mezzo di locandine murali.
Del seggio elettorale non possono far parte i componenti del C.D. ed
i candidati.
La richiesta di essere inclusi tra i candidati sarà avanzata per
iscritto al
Presidente del seggio e sarà firmata dagli interessati.
Le candidature saranno trascritte su un singolo foglio, senza
numerazione e seguendo l'ordine di presentazione. L'elenco verrà
chiuso 2 ore prima dell'inizio delle votazioni e verrà esposto,
nella sede delle votazioni, fino alla conclusione delle stesse. Di
ciò si incarica il seggio elettorale.
Gli elettori saranno ammessi alla votazione previo controllo della
posizione contributiva.
A votazioni e scrutinio conclusi, il seggio elettorale redigerà
processo verbale, che verrà consegnato al Presidente della Società
per la pubblicizzazione nel corso dell'Assemblea.
Dal verbale non saranno letti i nominativi che hanno ottenuto un
solo voto.
QUOTE SOCIALI
E CONTRIBUTI STRAORDINARI (ART. 43-45)
Articolo
43
Ciascun Socio è obbligato a versare la quota sociale ed eventuali
contributi straordinari nella misura e con le modalità stabilite
dall'Assemblea e dal C.D.
Il Socio moroso di due annualità decade dalla Società.
Il Socio decaduto, che richieda la riammissione, può essere
reintegrato nell’Albo dei Soci, previa valutazione e delibera
favorevole del C.D.,ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento,
pagando, per l’anno finanziario in corso, n. 3 (tre) quote.
Il Socio moroso, anche di una sola annualità, non è eleggibile alle
cariche sociali, né può votare.
Per esigenze di cassa il C.D. può deliberare il pagamento anticipato
di una annualità.
Articolo
44
Sono esenti dall'obbligo di versare le quote ordinarie e gli eventuali
contributi straordinari i Soci Onorari e i Soci sostenitori.
Sono ammesse le contribuzioni volontarie.
Articolo
45
Su proposta del C.D., in rapporto alla situazione di cassa, o in
esecuzione di disposizione dei Donatori per lasciti e contributi,
l'Assemblea Generale può istituire Premi e Borse di studio. Le
norme per l'assegnazione verranno stabilite dal C.D., così come la
nomina di eventuali Commissioni per la scelta dei vincitori.
NORME FINALI (ART. 46)
Articolo
46
Nessuna norma del Regolamento è derogabile.
Dette norme possono essere abrogate o modificate mediante votazione
assembleare o per referendum con le maggioranze prescritte.
Questo regolamento entra in vigore a decorrere dalla data
dell'approvazione da parte dell'Assemblea; sarà a disposizione dei
Soci che ne facciano richiesta, e sarà inserito sul sito web della
Società.
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