SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA PEDIATRICA
Fondata nel 1963

 

 

La responsabilità penale del medico-chirurgo: rapporti con la problematica del consenso informato del paziente ed iniziative legislative

 1. Premesse: rilevanza pubblicistica e privatistica dell’attività medico-chiururgica - 2. L’atto chirurgico arbitrario: aspetti penalistici ed interpretazioni giurisprudenziali – 3. La colpa professionale: in particolare, la responsabilità del chirurgo – 4. Progetti normativi nazionali e cenni di diritto comparato

1.      Premesse: rilevanza pubblicistica e privatistica dell’attività medico-chirurgica

L’attività medico-chirurgica, quale momento centrale della professione sanitaria, viene riconosciuta, regolata e tutelata dall’ordinamento, assolvendo ad una preminente funzione sociale, nell’interesse del singolo e della collettività.

La tutela della salute, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività, trova la propria consacrazione a livello sovranazionale nell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed in Italia nell’art. 32 della Costituzione e nell’art. 1 della l. n. 833/1978 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale).

In sintesi, può affermarsi che il trattamento medico chirurgico si risolve in un intervento fondamentalmente volto al miglioramento della salute del paziente ovvero, quanto meno, al recupero di un grado di salute maggiore rispetto a quello presentato: in sostanza, nella difesa della vita e dell’incolumità individuale si compendiano gli scopi ineludibili dell’agire medico.

In tale prospettiva, se pur i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto medico-paziente sono essenzialmente sottratti alla disponibilità delle parti, derivando direttamente da norme imperative inderogabili (essendo oggetto di interesse tanto pubblico quanto privato), un ruolo preminente va comunque ascritto al consenso del paziente, quale momento di estrinsecazione di una posizione soggettiva estremamente articolata e complessa, inidonea ovviamente a scriminare da eventuali illeciti penali (considerata la predetta natura prevalentemente indisponibile dei beni interessati: v., in particolare, l’art. 5 del Codice Civile, ai sensi del quale “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”).

2.      L’atto chirurgico arbitrario: aspetti penalistici ed interpretazioni giurisprudenziali

Pur se il consenso informato del paziente si configura come un requisito indefettibile di liceità del trattamento medico-chirurgico e di ogni attività diagnostica o terapeutica del medico, in considerazione dell’inviolabile diritto alla libertà personale, fisica e morale della persona umana (con particolare riferimento al diritto all'autodeterminazione del paziente ai sensi degli artt. 13, comma I e 32, comma II, della Costituzione), manca ad oggi nel nostro ordinamento giuridico una disposizione normativa di carattere generale sul consenso informato del paziente.

A livello internazionale, la Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, adottata a Strasburgo il 19.11.96 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nel capitolo II intitolato “Consenso”, agli artt. 5, 6, 7 e 8 prevede che “per ogni trattamento sanitario è richiesto il consenso proprio della persona interessata, libero e consapevole, previe adeguate informazioni sulla finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi; il trattamento su persona incapace di prestare il consenso è lecito solo se gliene derivi un beneficio immediato”.

In campo nazionale, mentre il Comitato per la Bioetica nel documento 20.6.92 ha roiconosciuto il primario valore etico e giuridico dell’autonomia del paziente, dell’informazione e del consenso dell’atto medico, alcune specifiche disposizioni hanno affermato l’inderogabilità della manifestazione del consenso informato del paziente, limitandolo tuttavia alla particolare fattispecie esaminata (v., ad esempio, gli artt. 14 e 18 della l. n. 194/1978 per l’aborto terapeutico, la l. n. 107/1990 ed i decreti ministeriali 15.1.1991 e 1.9.1995 per le emotrasfusioni e per la somministrazione di emoderivati ed emocomponenti nonché, con portata certamente innovativa considerato il carattere generale delle relative disposizioni, gli artt. 29-34 del Codice di Deontologia Medica del 1995).

Chiarito che per dottrina  e giurisprudenza costanti l’informazione prestata dal sanitario dev’essere “preventiva, effettiva, corretta, funzionale e diretta al paziente ovvero al legale rappresentante del minore o dell’interdetto” (non essendo assegnato alcun ruolo ai familiari) (v., tra le più recenti, le decisioni della Suprema Corte di Cassazione 15.1.1997, n. 364 e 6.10.1997, n. 9705, pur dovendo segnalare per completezza che la giurisprudenza sembra ancora non essersi pronunciata sull’ipotesi in cui la salute del paziente potrebbe ricevere un serio danno dalla rivelazione della gravità della patologia o dalla prospettazione di un grave rischio conseguente alla terapia da adottare), giova osservare che il tema del consenso al trattamento medico-chirurgico va esaminato sotto almeno un duplice profilo: mentre, infatti, nell’ottica del medico l’obbligo di informazione ed il reciproco diritto soggettivo del paziente ad essere informato sono oggetto di specifici divieti e doveri di natura deontologica che incombono sul medico (si è detto, rivisitati nel nuovo Codice Deontologico dei Medici approvato nel giugno 1995 proprio per assicurare un corretto processo informativo tra il medico ed il paziente stesso), il campo di intervento dell’operatore del diritto è invece quello della responsabilità (civile e penale) e delle sue regole.

Essendo gli aspetti civilistici limitati essenzialmente al terreno risarcitorio dell’illecito civile, di natura colposa o dolosa (contrattuale e/o extracontrattuale), maggiori problematiche presenta notoriamente la qualificazione giuridica della condotta del medico tutte le volte in cui il consenso può essere validamente prestato ma non è stato o richiesto o validamente ottenuto dal paziente, essendo risaputo che nei casi di comprovata impossibilità materiale ad estrinsecare la propria volontà tutti gli ordinamenti riducono il consenso ad una mera finzione o lo eliminano del tutto per lasciare il posto ad altre cause di giustificazione (v., in particolare, il c.d. “stato di necessità” il quale, tuttavia, per avere un integrale effetto liberatorio per il medico dev’essere rappresentato da “situazioni estreme…che necessitano un rischioso intervento sul corpo del paziente, tale da porne in serio pericolo la vita o l’incolumità fisica”: v., ormai più che consolidate nell’affermare tali principi, le decisioni della Suprema Corte di Cassazione 18.6.1975, n. 2439 e 29.3.1976, n. 1132 nonché, a livello normativo, l’art. 4 del D.M. 1.9.95 in tema di trasfusioni di sangue che invoca testualmente l’”imminente pericolo di vita” come unica via legale che autorizza il medico a sostituirsi al paziente impossibilitato a prestare il consenso).                

Si è detto come appaia controverso il versante delle conseguenze penali dell’intervento terapeutico c.d. “arbitrario” (privo di consenso ovvero viziato ab origine da un consenso invalidamente prestato) in quanto, mentre la mancata informazione o il rifiuto del paziente imporrebbero, in via ordinaria, la desistenza del medico da ogni trattamento, la quotidiana realtà professionale presenta sovente situazioni operative non facilmente inquadrabili nella semplicistica alternativa “preventivo e completo consenso informato del malato ovvero doverosa inerzia del medico”.   

Si noti, peraltro, che attualmente l’operatore sanitario che prescinda da una tale alternativa (ponendo in esser trattamenti non sorretti, anche solo parzialmente, dal consenso del paziente) può esser chiamato a rispondere dei reati di violenza privata, di stato di incapacità procurato mediante violenza o anche di sequestro di persona (se pur simili fattispecie criminose sono per lo più di elaborazione dottrinaria, non avendo rinvenuto se non sporadicissime decisioni giurisprudenziali in tal senso).

Il quadro normativo assume, poi, caratteri molto più vistosi –se non addirittura per certi versi inquietanti- nel caso di intervento chirurgico “arbitrario”, al quale segue necessariamente un’alterazione anatomico funzionale del corpo del paziente, soprattutto nel caso in cui ne derivi la morte.

In particolare, il problema di diritto è se la fattispecie sia correttamente inquadrabile in quella dell’omicidio preterintenzionale, che trova il suo antefatto storico giuridico in un fatto di mere lesioni volontarie dalle quali, poi, sia comunque derivata la morte; in altri termini, se cioè la condotta del chirurgo sia astrattamente qualificabile –in assenza del consenso informato, preventivo e completo del paziente- come un fatto di lesioni penalmente rilevante, equiparando la condotta del chirurgo che gestisce il bisturi a quella del teppista che mena fendenti con un coltello.   

Rammentando che, come probabilmente noto a tutti gli operatori del settore, vi è stato almeno un caso in cui è stato ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta del chirurgo che, in corso di intervento e ovviamente senza il consenso del paziente, aveva mutato senza comprovata necessità terapeutica le modalità operatorie (v. la decisione della Cassazione 21.4.1992, imputato Massimo, confermativa dei due precedenti gradi di giudizio), che la predetta avventata equiparazione non sia così pacifica trova conferma non solo negli inizialmente citati principi informatori dell’attività medico-chirurgica (secondo cui il trattamento sanitario si risolve comunque “in un intervento fondamentalmente volto al miglioramento della salute del paziente”), ma nella quasi unanime dottrina penalistica, inequivocabile nell’affermare ormai da quasi un secolo che “quell’attività che si indica col nome di trattamento medico-chirurgico non costituisce una lesione personale perché essa –invece di implicare una diminuzione alla salute della persona, un danno all’organismo della medesima- rappresenta proprio l’opposto” (v., per tutti, GRISPIGNI, La responsabilità penale per il trattamento medico-chirurgico arbitrario, in Scuola positiva, 1914, 673).

D’altronde, anche da un punto di vista sistematico giuridico la soluzione adottata dai Giudici per affermare la sussistenza dell’omicidio preterintenzionale mostra lacune argomentative non indifferenti, posto che la norma punitiva del reato di lesioni imposta la condotta censurata come proiettata alla causazione di uno stato di malattia (recita infatti l’art. 582 del Codice Penale “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente”) mentre nell’ipotesi del trattamento medico chirurgico la realtà della fattispecie è esattamente contraria, perché la malattia è preesistente e la condotta –se pur non sorretta da un adeguato consenso del paziente- è comunque destinata ad eliminare lo stato patologico (v., in proposito, la risalente Corte d’Appello di Milano 16 ottobre 1964, chiara nello statuire, se pur in un ambito non penalistico, che “nelle operazioni chirurgiche la finalità perseguita dal chirurgo non è la diminuzione dell’integrità fisica ma la reintegrazione della salute del malato, e quando l’intervento ha luogo a tale scopo l’intento curativo esclude a priori la materialità obiettiva di atti lesivi dell’integrità fisica”; parzialmente negli stessi termini, più recentemente, si è pronunciata la Corte d’Appello di Firenze l’11.7.1995 stabilendo che “non sussiste il delitto di lesioni volontarie derivante da esercizio della professione medica, per mancanza di consenso informato bensì, eventualmente, il reato di lesioni colpose”, il quale esclude la configurabilità del reato di omicidio preterintenzionale nel caso di decesso del paziente integrando, eventualmente, il molto meno grave reato di omicidio colposo: il primo punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, il secondo con la reclusione da sei mesi a cinque anni).        

3.      La colpa professionale: in particolare, la responsabilità del chirurgo

L’altro problematico aspetto dell’attività medico-chirurgica (ma in verità dell’attività professionale in genere), che non ha ancora trovato una definitiva e sistematica collocazione nell’ordinamento normativo nazionale, è quello attinente alla colpa professionale, ossia al particolare grado di negligenza, imprudenza e imperizia necessario per chiamare a rispondere –tanto civilmente quanto penalmente- il professionista del proprio operato.

Giova anzitutto osservare che in sede giurisprudenziale sembra consolidarsi una tendenza volta, in materia di responsabilità per colpa medica, a sostituire al criterio della certezza degli effetti della condotta quello della probabilità e della idoneità della condotta a produrre tali effetti, con la conseguenza di ravvisare la sussistenza del rapporto causale anche quando la prestazione del medico, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo (v. Cassazione 2.4.1987, imputato Ziliotto; 23.1.1990, imputato Pasolini; 18.10.90, imputato, Oria).

Va d’altro canto sottolineato che il ricorso giurisprudenziale a soluzioni genericamente probabilistiche, espresse addirittura in cifre percentuali numeriche, che lasciano ovviamente residuare margini di aleatorietà più o meno consistenti, ha subìto più di una motivata critica dalla dottrina più attenta, ferma nel rilevare che un’affermazione di responsabilità formulata sulla sola base del criterio probabilistico o anche mediante il ricorso al criterio dell’aumento del rischio sia la conseguenza di un preoccupante “sbandamento giurisprudenziale” che porterebbe all’accoglimento dell’aberrante principio “in dubio –non più pro reo- bensì contra medicum” (v., per tutti, CRESPI, Medico-chirurgo, in Voce del DIGESTO PENALE, Torino 1993, VII, 597 ss.).

Con specifico riferimento alla valutazione della condotta colposa del sanitario risulta controversa, e non solo sul versante giurisprudenziale, la questione relativa all’applicabilità o meno, in sede penale, del criterio civilistico limitativo della responsabilità colposa del professionista ai casi di colpa grave, di cui all’art. 2236 del Codice Civile (ai sensi del quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”).

Una prima tendenza interpretativa sostiene che i parametri valutativi della condotta colposa del professionista sanitario debbano essere estratti dalle norme proprie del sistema penale e non da quelle espresse da altro ramo del diritto, quali l’art. 2236 c.c., la cui disposizione potrebbe trovare considerazione non per effetto di diretta applicazione in campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l’addebito di imperizia qualora il caso sottoposto ad esame medico implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (v., in tal senso, Cassazione 23.3.95, imputato Salvati).

Di contro, invece, un’altra parte della giurisprudenza, sviluppatasi tuttavia maggiormente in tempi meno recenti, si è limitata a configurare la responsabilità colposa del sanitario solo nel quadro della colpa grave, richiamata dall’art. 2236 c.c., riscontrabile nella condotta incompatibile con quel minimo di cultura e di esperienza esigibile legittimamente dal professionista abilitato all’esercizio dell’attività medica nonchè, in particolare, nell’errore inescusabile che trae origine nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso della strumentazione medica , infine, nella mancanza di prudenza e diligenza che mai dovrebbero difettare in chi esercita la professione sanitaria (v. Cassazione 25.5.87, imputato Tomei; Cassazione 2.10.90, imputato Fonda; Tribunale Roma 23.6.90, ove è stato significativamente escluso che l’errore fondato sul disputabile e sull’opinabile nonché sulla mera probabilità possa essere valutato dal Giudice come elemento di colpa).

A seguito, poi, di un intervento della Corte Costituzionale (v. sentenza 28.11.73, n. 166) è emerso un ulteriore indirizzo inteso a valutare la colpa professionale del medico nell’ambito della colpa grave all’addebito per imperizia e a considerare, pertanto, penalmente rilevante la condotta colposa del sanitario incompatibile con un livello minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionali, presupposti indispensabili per l’esercizio della professione; mentre rimarrebbe ancorato ai normali criteri di comune applicazione ogni giudizio di valutazione della colpa medica contestata sotto il profilo dell’imprudenza o della negligenza.

Quanto, poi, alla peculiare attività del chirurgo, sull’incontestabile presupposto che la felice riuscita dell’intervento chirurgico dipende dal concorso di almeno tre fattori fondamentali, la cui contestuale ricorrenza non sempre si verifica (l'attitudine psicofisica e la personalità professionale del chirurgo, la resistenza del malato, il tipo di operazione più o meno semplice), la tendenza è quella di configurare almeno cinque differenti profili di errore in cui può colposamente incorrere il chirurgo: a) errore di diagnosi, e quindi di valutazione, che comporti l’esecuzione di un’operazione non indicata o addirittura non necessaria, ovvero determini l’omissione di un’operazione necessaria ma non ritenuta tale; b) errore di prognosi, anch’esso avente natura valutativa, per cui si intervenga intempestivamente; c) errore dovuto ad eccessiva pavidità ovvero ad eccessiva temerarietà; d) errore materiale, categoria ampia nella quale rientrano casi numerosi e vari, nei quali al soggetto operante può essere mosso un rimprovero che è essenzialmente di negligenza, e cioè di disattenzione e distrazione (in proposito la Cassazione, dopo posizioni assai rigorose, ha assunto un orientamento ispirato alla attenta valutazione del caso concreto, stabilendo sostanzialmente che: d.1) concorre ad escludere la responsabilità del chirurgo l’insorgenza di complicanze intraoperatorie impreviste ed imprevedibili, di tale gravità, atipicità o complessità da sconvolgere il piano dell’operatore e dei suoi collaboratori ed imporre prestazioni impegnative, inconsulte, impellenti o prolungate; d.2) indipendentemente dall’insorgenza di dimenticanze intraoperatorie, incorre in colpa il chirurgo che abbia trascurato di predisporre ed attuare misure cautelative dirette a prevenire lo smarrimento di corpi estranei e di controllare, ad operazione ultimata, nei limiti in cui ciò è possibile, se le predette provvidenze siano state osservate: v., per tutte, Cassazione 16.6.1976); e) errore postoperatorio, in considerazione dell’obbligo del chirurgo di seguire il paziente per tutto il decorso successivo all’intervento (si noti che un tale obbligo, secondo la Corte di Cassazione, prescinde dalla natura del rapporto giuridico in base al quale il chirurgo esegue l’intervento, per cui vale anche se questo sia avvenuto in una Casa di Cura Privata ed il contratto di prestazione d’opera sia intervenuto con il responsabile sanitario della stessa, ovvero quando contrattualmente il chirurgo non abbia l’obbligo di trattenersi nella Clinica ove ha effettuato l’intervento chirurgico, dal momento che è dal compimento dell’intervento medesimo che discende il suo obbligo di praticare tutti i necessari trattamenti postoperatori e quindi di fare in modo di essere prontamente avvertibile per apportare i necessari rimedi contro possibili complicazioni).

4.      Progetti normativi nazionali e cenni di diritto comparato

Il sommariamente descritto quadro legislativo ed interpretativo, non proprio di facile lettura e certamente poco rassicurante per gli operatori del settore medico-chirurgico, è oggetto negli ultimi anni di molteplici e diversificati tentativi diretti a rendere più armoniosa la disciplina normativa di un’attività professionale tanto delicata quanto socialmente ineludibile.

In primo luogo, lo schema di legge delega per la riforma del Codice Penale predisposto dalla Commissione Pagliaro nel 1992, all’art. 16 n. 5 collocava “l’attività terapeutica” tra le “cause di giustificazione” tipiche, a condizione che: a) vi fosse il consenso dell’avente diritto o, in caso di impossibilità a consentire, il suo consenso presumibile e l’urgente necessità del trattamento; b) il vantaggio alla salute fosse verosimilmente superiore al rischio; c) fossero osservate le regole della migliore scienza ed esperienza.

Di particolare rilievo, poi, l’art. 70 del medesimo schema di legge delega, ai sensi del quale il reato di attività medica o chirurgica su persona non consenziente veniva significativamente collocato tra i reati contro la libertà morale (e non più, come nel caso dell’omicidio preterintenzionale, tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale), venendo opportunamente prevista la perseguibilità a querela della persona offesa (e non più d’ufficio) e l’esclusione della punibilità quando il fatto avesse comportato comunque vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona (principio questo inapplicabile se rapportato alla tesi della lesività volontaria insita nell’atto chirurgico arbitrario che prescinde, ovviamente, dall’esito del trattamento).  

In secondo luogo, la c.d. Commissione Grosso, nel predisporre l’analogo schema di legge delega per la riforma del Codice Penale nel 1999 (dato che il progetto curato dalla citata Commissione Pagliaro non ha avuto più seguito), pur condividendo l’utilità di prevedere una scriminante tipica per l’attività terapeutica e per gli interventi medico-chirurgici, ha sottoposto a vaglio critico la disciplina suggerita dalla Commissione Pagliaro per i seguenti motivi: a) intervenire in questo settore con una norma strutturata nel modo indicato significherebbe rischiare di irrigidire una disciplina che pare più opportuno riservare ai canoni ormai consolidati della prassi e della giurisprudenza; b) il tema del consenso presupposto di liceità dell’intervento medico esige a sua volta l’adeguata e corretta informazione del malato: un tema sul quale sussiste tuttora incertezza in dottrina e che lo schema di legge si è ben guardato dall’affrontare; c) determinare quando il vantaggio alla salute sia superiore al rischio non è sempre agevole: di qui il pericolo di inserirlo quale requisito esplicito di una scriminante; d) il generico richiamo all’osservanza delle regole della miglior scienza ed esperienza più che alla struttura dell’esimente sembra attenere al profilo della mancanza di colpa; e) non si affronta il problema che, invece, parrebbe più urgente affrontare: prendere posizione nei confronti dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che in caso di consenso ritenuto non sufficientemente informato hanno ritenuto la configurabilità a carico del medico di delitti dolosi (cioè secondo l’intenzione) o preterintenzionali (cioè oltre l’intenzione) contro la persona.

Ancora la Commissione Grosso, affrontando il tema generale del metro della colpa relativamente alle attività professionali, ha riconosciuto che la prassi recepisce l’esigenza di una delimitazione della colpa per imperizia, che tenga conto delle peculiari difficoltà di certe prestazioni, concludendo che “a livello normativo potrebbe essere espressamente sancito il principio che eventuali limitazioni di responsabilità, previste in altri settori dell’ordinamento, valgono anche per il diritto penale” (v. il più volte citato art. 2236 del Codice Civile).

In terzo luogo, il disegno di legge n. 3718 del Senato dell’attuale XIII Legislatura (ispirato dal progetto di legge n. 2038 del Senato della precedente Legislatura) si sofferma considerevolmente sulle tematiche affrontate in questa sede, inserendo ad esempio nella parte relativa all’elemento psicologico del reato (in particolare all’art. 39, comma IV) l’inciso che “se l’evento è conseguenza di prestazione che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’imperizia dev’essere grave”.

Anche l’articolato tema del consenso del paziente viene affrontato dal predetto disegno di legge n. 3718 del Senato nel tentativo di regolamentare espressamente questo particolare elemento di liceità dell’azione medico-chirurgica, distinguendo a tal fine le due differenti ipotesi del “consenso dell’avente diritto” all’art. 47 e del “consenso presunto” all’art. 48.

In particolare, nella prima disposizione (art. 47) si prevede che “non è punibile chi lede o pone in pericolo un bene col consenso della persona che può validamente disporne” e che “il consenso del paziente giustifica il trattamento medico e  sanitario. Quando il paziente non è in grado di consentire, il trattamento è giustificato solo nei limiti consentiti dallo stato di necessità. In caso di dissenso del paziente, decide il giudice, salvo il caso di soccorso determinato dalla necessità urgente ed improrogabile di evitare che il paziente subisca un danno grave alla persona. In nessun caso il consenso è valido se in contrasto con l’ordine pubblico o il buon costume”; la seconda norma (art. 48) dispone invece che “non è punibile chi, in mancanza di un consenso effettivo dell’avente diritto, lede o pone in pericolo un bene altrui, a condizione che sussistano tutti i presupposti obiettivi per un consenso valido, ed operante e che l’azione od omissione sia posta in essere per salvaguardare un bene dell’avente diritto, di maggiore valore di quello sacrificato. Nel caso di dissenso dell’avente diritto e nel caso in cui da circostanze obiettive emerga che egli non ha interesse che altri intervengano nell’ambito dei suoi beni tutelati, non si può far ricorso al consenso presunto”. 

Sembrerebbe pertanto chiara la volontà innovatrice del legislatore, consapevole delle contraddizioni interpretative che hanno sinora connotato questo fondamentale tema d’indagine, in considerazione soprattutto della manifesta inadeguatezza di alcune soluzioni giurisprudenziali, evidentemente inidonee a conciliare un tangibile senso di giustizia (di certo non esaltato dall’equiparare l’atto chirurgico arbitrario alla condotta di un teppista) con il radicato mutamento culturale nel rapporto medico / paziente, sempre più caratterizzato dall’incomprimibile, libera e consapevole autodeterminazione di ogni scelta che investa l’ambito della salute e dell’integrità fisica.

Sul versante internazionale, infine, non risultano molti gli ordinamenti che hanno specificamente recepito l’incriminazione da trattamento sanitario arbitrario a tutela della libertà di autodeterminazione del paziente, come già avvenuto nel Codice Penale Austriaco e come proposto nei progetti di riforma del Codice Penale Tedesco (senza dover ricorrere, quindi, ad adattamenti di figure di reato che il legislatore non ha ipotizzato e che hanno chiaramente origine e campo di applicazione diversi).

Trasferendo queste conclusive riflessioni comparatistiche al tema della colpa professionale medica, si segnala che in Inghilterra l’attuale disciplina del reato di manslaughter –fattispecie criminosa mediana rispetto all’omicidio colposo ed a quello preterintenzionale previsti dall’ordinamento italiano- prevede che la causazione della morte mediante colpa –c.d. negligence- rientri in tale reato solo qualora il grado di colpa sia sufficientemente alto: a questo criterio si sono ispirate le Corti in numerosi casi all’interno del mondo di common law (ordinamento giuridico adottato nei paesi di derivazione anglo-sassone).

Fanno eccezione, tuttavia, le Corti della Nuova Zelanda e di Singapore, le quali hanno ritenuto opportuno applicare degli standard di negligence più bassi: in Nuova Zelanda, infatti, il Codice Penale stabilisce che i soggetti che svolgono attività potenzialmente rischiose possono essere condannati per manslaughter sulla base della colpa, senza specificare quale sia il livello di colpa richiesto (lieve o grave); va detto che l’attuale Governo della Nuova Zelanda ha manifestato l’intenzione di riformare il reato di manslaughter e di accettare le proposte di una commissione consultiva che ha suggerito in questo contesto uno standard di “grave negligenza” (c.d. gross negligence).

In Australia al contrario, nei Codici Penali dell’Australia Occidentale e del Queensland, una simile previsione è già stata interpretata in modo da significare colpa grave in conformità all’opinione degli altri paesi di Common law.

In Francia, per concludere, ad avviso di autorevole dottrina qualsiasi colpa, anche non grave, farebbe nascere responsabilità (“la ragione è ben nota: l’oggetto dell’obbligazione riguarda il corpo umano e perciò il risultato è necessariamente aleatorio”: v. CHABAS, “La responsabilità del medico per i danni causati nell’esercizio della professione, nel diritto francese”, Milano, 1987: testo di una conferenza tenuta per la Società scientifica e di ricerca presso la Fondazione Carlo Erba).  

Sempre con riferimento alla normativa d’oltralpe, meritano di essere segnalate alcune disposizioni presenti nel Nuovo Codice di Deontologia Francese del 1995, contemporaneo a quello italiano e per la verità ispirato agli stessi intangibili principi sovranazionali:

-         l’art. 2 (“Rispetto della vita e della dignità della persona) ricorda il Giuramento di Ginevra dell’A.M.M. del 1948 e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (anch’essa del 1948), sottolineando che nel sistema deontologico francese i diritti del singolo prevalgono su quelli della collettività;

-         l’art. 35 è dedicato alle informazioni “leali, chiare ed appropiate” da fornire al malato; in sostanza “il malato non può essere sottoposto ad una volontà cieca o ad una decisione misteriosa” perché egli, quando è possibile, deve poter decidere per un rifuito;

-         gli artt. 39, 40 e 41 vietano di proporre come salutari e senza pericoli rimedi non sufficientemente verificati; in analogia alle disposizioni deontologiche italiane, si prescrive poi che non si deve esporre il malato a rischi inutili, né si possono eseguire interventi mutilanti senza un serio motivo e senza il consenso informato (salvo casi di urgenza e di impossibilità dell’informazione). Il commento a tale articolo illustra anche i problemi etici della sterilizzazione chirurgica e della sterilizzazione eugenica (si citano i Codici Deontologici Germanico e Belga).

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Roma, 15 febbraio 2000                                             Avv. Francesco Silvestri  

            Bibliografia:

- G. CANZIO, Il consenso informato: profili di responsabilità professionale nell’esercizio della professione medico-chirurgica (Relazione al seminario giuridico 8.7.99 dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Rieti);

- G. SANTACROCE, Il consenso informato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Rivista di Diritto delle Professioni Sanitarie, 1998, 88;

- M. BILANCETTI, Colpa medica e consenso informato, in Consiglio Superiore della Magistratura, VI Corso di aggiornamento – Frascati 12-16.10.98;

- G. IADECOLA, La responsabilità penale del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente, in Cassazione Penale, 1998, 953;

- G. IADECOLA, Potestà di curare e consenso del paziente, Padova, 1998;

- G. IADECOLA, Il medico e la legge penale, Padova, 1993;

- A. ABBAGNANO TRIONE, Considerazioni sul consenso del paziente nel trattamento medico-chirurgico, in Cassazione Penale, 1999, 316

- M. POLVANI, Indicazioni giurisprudenziali e considerazioni critiche sul consenso all’attività medica, in Foro Italiano, 1996, II, 188;

- A. McCALL SMITH, Riflessioni comparatistiche sull’omicidio involontario, in Diritto Penale e Processo, 1996, 1259;

- F. INTRONA, I <<commentaires>> del Codice di deontologia medica francese del 1995, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 1998, 375.

            Principali norme di riferimento:

- art. 13, comma I, della Costituzione: “la libertà personale è inviolabile”;

- art. 32, comma I, della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;

- art. 32, comma II, della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”;

- art. 5 del Codice Civile: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”;

- art. 2236 del Codice Civile: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”;

- art. 43 del Codice Penale: “Il delitto: - è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; - è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; - è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”;  

- art. 50 del Codice Penale: “Non è punibile che lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”;

- art. 54 del Codice Penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericilo”;

- art. 584 del Codice Penale (Omicidio Preterintenzionale): “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 (“Percosse” e “Lesioni Personali”), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”; 

- art. 589 del Codice Penale (“Omicidio Colposo”): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi  a cinque anni”;

- art. 590 del Codice Penale (“Lesioni Personali Colpose”): “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila”.  

 

            Iniziative Legislative Nazionali

- Commissione Pagliaro: “Schema di delega legislativa per l’emanazione del nuovo codice penale” (art. 16, n. 5, ed art. 70);

- Relazione della Commissione Ministeriale per la Riforma del Codice Penale istituita con D.M. 1.10.98 (pagg. 11 e 25);

- Disegno di Legge n. 3718 del Senato della Repubblica – XIII Legislatura (art. 39 e art. 47).